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IGA: 2 sentenze in favore dei microbirrifici italiani

A dicembre 2022 Unionbirrai ha supportato, con il proprio servizio legale, un associato dell’Emilia Romagna a cui l’ICQRF aveva contestato l’etichetta di una Italian Grape Ale in quanto riportante la dicitura “Birra alla saba” e l’ingrediente saba nella relativa lista degli ingredienti. 

Il Tribunale Civile e Penale di Bologna, in seguito a istanza di appello, ha analizzato la normativa e la comunicazione del birrificio, in etichetta e digitale, arrivando ad una sentenza che non lascia dubbi sulla correttezza della comunicazione del birrificio.

“Il prodotto Birra XX xx è dunque presentato sul mercato in modo del tutto trasparente, e non fuorviante.
Chi si approccia a tale prodotto riceve una corretta informazione in conseguenza della quale comprende facilmente che si tratta di una birra artigianale tra le cui componenti dettagliate esplicitamente in etichetta compare anche (al 3%) la saba o mosto cotto, ingrediente che conferisce alla birra artigianale in esame una particolare caratteristica e gusto, di impossibile confondibilità con prodotti vinicoli.
Questo essendo il risultato valutativo finale, è da considerarsi ininfluente e superato il parere del Ministero dello Sviluppo Economico risalente al dicembre 2010 (doc. 5 opponente, prime cure). Ciò si dice, tanto più che tale parere precede di circa 16 anni il Testo Unico del vino di cui alla legge 238/2016, il cui articolo 43 contiene il comma 3 a superamento del comma 2 e a superamento della norma precedentemente vigente (art. 13 d. lgs. 61/2010, il cui comma 1 era sostanzialmente identico all’attuale comma 2 dell’art. 43). 
Sussiste dunque piena armonia fra i due testi normativi (legge 1354/62 e legge 238/2016),se correttamente intesi e valutati rispetto alle birre che vengono messe in vendita con chiara e precisa esplicitazione degli ingredienti alimentari caratterizzanti (compreso l’ingrediente saba o mosto cotto).”

Purtroppo, anche nel periodo immediatamente successivo la sentenza, i controlli del ICQRF si sono intensificati, portando a numerose sanzioni sull’uso, a parere dell’ente di controllo, incorretto dei riferimenti al mondo del vino (mosto cotto, uva, vinacce etc). 

Giunge comunque meno di un mese fa (12/10/23) una nuova sentenza, questa volta del Giudice di Pace di Acqui Terme, che, interpellato per una sanzione giunta in un birrificio inerente sempre la citazione in etichetta e sul sito Internet dell’uso di mosto, in questo caso con denominazione di origine, fa riferimento a quanto deliberato dal Tribunale di Bologna, affermando che “Le motivazioni spese dal Tribunale felsineo sono pienamente condivisibili, poiché emerge chiaramente come la condotta, analogamente tenuta dal ricorrente, non sia tale da ingannare i consumatori. Pertanto l'ordinanza-ingiunzione va annullata.”

“Unionbirrai - afferma il direttore generale Vittorio Ferraris - si dichiara soddisfatta delle due sentenze, in quanto testimoniano senza dubbio la necessità da parte dei birrifici di seguire la legge sull’etichettatura della birra, che impone di indicare chiaramente l’ingrediente caratterizzante, anche se questo, in ambito di produzione delle IGA, va in contrasto con le altre leggi in vigore inerenti il vino. Una contraddizione di cui siamo consapevoli e che va sanata. Stiamo lavorando in tal senso per portare all’attenzione delle istituzioni interessate la situazione legislativa, affinché questa anomalia sia rimossa normando in maniera precisa e non lasciando alle istituzioni di controllo l’interpretazione delle leggi, situazione che mette in difficoltà anche le autorità stesse.”

L’associazione, inoltre, resta a disposizione dei propri soci per il supporto legale inerente questo argomento. 

Uniti si vince!

22 Novembre 2023Informazioni